Volare con i droni vicino le persone
Premessa: volare con i droni vicino le persone comporta seri rischi.
Volare con i droni vicino le persone è un rischio importante.
La salvaguardia dell’incolumità delle persone è un requisito fondamentale in tutti gli ambiti della vita.
Non fanno eccezione i vari regolamenti sull’uso degli UAS, o droni come preferite, che sono stati concepiti sul concetto “risk-based”, ossia sui vari gradi di rischio delle operazioni per le persone sottostanti e, ovviamente, per altri aeromobili tradizionali potenzialmente in conflitto.
Approfondiamo di seguito le definizioni e le regole previste per volare in sicurezza con i droni vicino le persone.
L’assembramento di persone
Partiamo da questa definizione, in quanto dal punto di vista normativo è la più tutelata; infatti anche con i droni più piccoli e inoffensivi è sempre fatto divieto il sorvolo degli assembramenti di persone.
Richieste di sorvolo per esigenze particolari ricadono sicuramente in una fattispecie di operazioni ad altissimo rischio che prevede autorizzazioni e procedure molto complesse.
Ma cosa si intende per assembramento di persone?
“Una situazione in cui un gruppo di persone non ha la possibilità di muoversi liberamente per evitare le conseguenze di un UAS fuori controllo.”
Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci dice in merito l’EASA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che sovrintende sui vari regolamenti aeronautici nonché sull’operato delle varie autorità nazionali (Enac per l’Italia).
EASA con un apposita FAQ, la n. 116553 consultabile qui sul sito istituzionale, ci spiega cosa dobbiamo intendere:
“Un assembramento di persone è una folla di persone. Non è definito da un numero specifico di persone, ma è legato alla possibilità per un individuo di muoversi per evitare le conseguenze di un drone fuori controllo. Se un gruppo di persone è così fitto che la loro possibilità di fuggire o allontanarsi liberamente dal drone è limitata, allora è considerato un assembramento di persone.”
Giusto a titolo di esempio (elenco non esaustivo) ecco cosa si può intendere per assembramenti di persone:
- eventi sportivi, culturali, religiosi o politici;
- spiagge o parchi in una giornata di sole;
- vie commerciali negli orari di apertura dei negozi;
stazioni sciistiche/piste.
Pertanto poiché non esiste una casistica predefinita, spetta al pilota stabilire, di volta in volta, e sotto la propria responsabilità, se si trova in presenza di assembramenti o meno, al fine di volare in sicurezza con i droni vicino le persone.
Riferimenti normativi:
- GM1 Article 2(3) Definitions, ED Decision 2019/021/R
Un tipico esempio di assembramento di persone:
Persone coinvolte e persone non coinvolte
Approfondiamo anche questi due concetti spesso ricorrenti nei vari regolamenti.
Anche in questo caso ci viene incontro EASA con un apposita FAQ, la n. 116453 consultabile qui sul sito istituzionale:
“Una persona non coinvolta è una persona che non partecipa all’operazione UAS o che non è a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall’operatore UAS (drone)”.
“Una persona è considerata coinvolta se decide di partecipare all’operazione, comprende il rischio ed è in grado di controllare la posizione del drone mentre è in volo.”
Pertanto, per essere considerato “coinvolta” nell’operazione, una persona deve:
- dare il consenso a far parte dell’operazione (es. consenso ad essere sorvolato dal drone); il consenso deve essere esplicito;
- ricevere dall’operatore del drone/pilota remoto istruzioni e precauzioni di sicurezza da applicare in caso di situazione di emergenza; e
- non essere impegnato in altre attività che rendano la persona incapace di controllare la posizione del drone e, in caso di incidente, intervenire per evitare di essere colpita.
Scrivere su un biglietto che un drone verrà utilizzato durante un evento non è considerato sufficiente, poiché l’operatore del drone deve ricevere il consenso esplicito individuale e assicurarsi che le persone comprendano il rischio e le procedure da adottare in caso di emergenza.
Durante l’operazione si prevede che le persone coinvolte seguano la traiettoria del drone e siano pronte ad agire per proteggersi nel caso in cui il drone si comporti in modo imprevisto.
Se, durante l’operazione UAS, le persone sono impegnate a lavorare o guardare qualcosa che non è compatibile con il monitoraggio della traiettoria del drone, allora NON possono essere considerate coinvolte.
Esempi di persone non coinvolte:
- spettatori radunati per attività sportive, concerti o altri eventi di massa;
- persone in una spiaggia o in un parco, o che camminano per le strade.
Una persona non coinvolta non è solo una persona direttamente esposta a un drone, ma potrebbe anche essere una persona che si trova in un autobus, in un’auto, ecc. e che è esposta indirettamente.
Ad esempio, se un drone sta sorvolando un’auto, il suo conducente dovrebbe essere considerato una “persona non coinvolta“.
Il motivo è che un drone che vola vicino a un’auto (anche se non la colpisce) potrebbe distrarre il conducente e quindi causare un incidente stradale. Volare sempre in sicurezza con i droni quando siamo vicino le persone.
Riferimenti normativi:
- GM1 Article 2(18) Definitions, ED Decision 2019/021/R.
Il sorvolo di persone non coinvolte (e non assembrate)
È possibile sorvolare le persone non coinvolte soltanto in due casi:
- se le operazioni ricadono nelle previsioni della categoria Open A1/Limited Open A1 2)
- nei casi di operazioni “Specific” (medio-alto rischio) con apposite autorizzazioni rilasciate da Enac.
Tralasciando le operazioni “Specific”, ognuna delle quali prevede un complesso iter, vediamo cosa succede in Open Category.
==> UAS con peso inferiore a 250g** (Categoria Open A1) = possiamo sorvolare persone non coinvolte.
Tuttavia ciò dovrebbe essere evitato quando possibile e, laddove inevitabile, dovrebbe essere usata la massima cautela.
** NON è richiesto attestato.
==> UAS con peso compreso tra 250g e 900g*** con marcatura di classe C1 (Categoria Open A1) = il sorvolo di persone va evitato.
In caso di sorvolo imprevisto, il pilota remoto dovrebbe ridurre il più possibile la durata del sorvolo, spostarsi o atterrare.
*** è richiesto Attestato A1/A3
==> UAS con peso compreso tra 250g-500g*** ma senza marcatura di classe (Categoria Limited Open A1) = il sorvolo di persone va evitato.
In caso di sorvolo imprevisto, il pilota remoto dovrebbe ridurre il più possibile la durata del sorvolo, spostarsi o atterrare.
*** è richiesto Attestato A1/A3
Distanze orizzontali minime di sicurezza dalle persone non coinvolte (e non assembrate)
Quando con il nostro UAS non ricadiamo in operazioni descritte al punto precedente (categoria Open A1/Limited A1 oppure operazioni “Specific” autorizzate), dobbiamo sempre rispettare delle distanze orizzontali minime ben precise, rispetto alle persone non coinvolte.
Ma cosa si intende per distanza orizzontale?
“La distanza orizzontale dovrebbe essere definita come la distanza tra il punto in cui il drone colpirebbe il suolo in caso di caduta verticale e la posizione delle persone non coinvolte”.
La distanza di sicurezza dell’UAS da persone non coinvolte è variabile ed è fortemente dipendente dalle prestazioni e dalle caratteristiche dell’UAS coinvolto, dalle condizioni meteorologiche e dalla segregazione dell’area sorvolata.
Il pilota remoto è in ultima analisi responsabile della determinazione di questa distanza.
La regola 1:1
Quando il drone sta operando in prossimità di persone, il pilota remoto dovrebbe tenere il mezzo ad una distanza orizzontale da qualsiasi persona non coinvolta che non sia inferiore all’altezza volata.
Facciamo degli esempi pratici:
- se il drone si trova ad un’altezza di 30 m, la distanza orizzontale dovrebbe essere di almeno 30 m da qualsiasi persona non coinvolta;
- se si trova ad un’altezza di 70 m, la distanza orizzontale diventa 70 m, e così via.
Questa regola viene comunemente detta regola 1:1 (ossia il rapporto tra altezza di volo e distanza orizzontale)
Riferimenti normativi:
- AMC1 UAS.OPEN.30(1), ED Decision 2019/021/R.
Quali sono le distanze orizzontali minime previste
Con attestato Open A2:
==> UAS con marcatura di classe C2 – peso compreso tra 900g e 4Kg – mantenere una distanza orizzontale dalle persone:
- che non sia inferiore all’altezza di volo, secondo la regola 1:1, oppure
- non inferiore a 30 metri in ogni caso, oppure
- almeno 5 metri, solo se il drone opera in modalità bassa velocità (se posseduta dal drone)
==> UAS senza marcatura di classe, con peso tra 500g e 2kg – mantenere una distanza orizzontale dalle persone:
- che non sia inferiore all’altezza di volo, secondo la regola 1:1, oppure
- non inferiore a 50 metri in ogni caso.
Con attestato Open A1/A3:
==> UAS con marcatura di classe C2 – peso compreso tra 900g e 4Kg
==> UAS con marcatura di classe C3 – peso compreso tra 4Kg e 25Kg
==> UAS senza marcatura di classe, con peso tra 500g e 2Kg
==> UAS senza marcatura di classe, con peso tra 2Kg e 25Kg
In tutti questi casi l’operazione deve “prevedere a monte” che non ci saranno persone non coinvolte nell’area delle operazioni.
Il pilota deve quindi ragionevolmente prevedere di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell’area in cui fa volare l’UAS durante l’intero periodo dell’operazione.
Se una persona non coinvolta entra nel raggio dell’operazione UAS, il pilota remoto deve regolare l’operazione per garantire la sicurezza della persona in questione; diversamente, se non riesce a garantire la sicurezza, deve interrompere l’operazione.
In ogni caso, una distanza orizzontale minima dalla persona che sta attraversando l’area potrebbe essere stimata come segue:
- non meno di 30 m;
- non inferiore all’altezza di volo, secondo la regola 1:1 (vedi sopra), e
- non inferiore alla distanza che l’UAS percorrerebbe in 2 secondi alla velocità massima (questo presuppone un tempo di reazione di 2 secondi).
Ricordiamoci sempre di volare in sicurezza con i droni vicino le persone.
Riferimenti normativi:
- AMC1 UAS.OPEN.030(1) Operations in subcategory A2, ED Decision 2019/021/R.
- Regolamento UE 947/2019 art. 22.
- AMC1 UAS.OPEN.040(1) Operations in subcategory A3, ED Decision 2019/021/R.
Buona continuazione su DRONE ITALIA