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L’importanza del concetto di Zone Geografiche UAS.

Zone Geografiche UAS: premessa

Zone Geografiche UAS è un concetto nuovo, nato con il Regolamento droni UE 947/2019  a partire dal 31/12/2020.

Prima di questa data quindi, molto semplicemente, non esistevano le “zone geografiche UAS” così definite.

Infatti nei precedenti regolamenti nazionali per i droni emanati dall’ENAC, non c’è traccia di questo termine.

In passato, con i vecchi regolamenti,  i droni avevano limitazioni di volo, o magari solo di quota, in funzione dello spazio aereo per gli aeromobili tradizionali che incontravano; si parlava di ATZ, di CTR, di spazio aereo di Classe Golf, ecc ecc.

Tutta nomenclatura, lo ripetiamo, utilizzata (tutt’ora) in ambito aeronautico tradizionale per gli aeromobili con pilota.

Dal 31/12/2020 invece cambia tutto:

infatti ora con l’applicabilità del Regolamento Europeo 947/2019, il volo dei droni, o meglio degli UAS, può essere limitato, escluso o perfino agevolato in funzione di Zone Geografiche UAS.

Non è più quindi una ATZ o una CTR che limita il volo di un drone; non è più una zona P, R oppure D che limiteranno il volo di un drone… è una Zona Geografica UAS che ora impone eventuali limiti!!!

È chiaro… una zona geografica UAS quando viene istituita dall’ENAC potrà coincidere, in tutto o in parte, con una ATZ, una CTR, o una Zona R, P, D, ecc ecc.
Oppure con un parco naturale, ad esempio.

Possiamo quindi dire, a tutti gli effetti, che una Zona Geografica UAS è una sorta di spazio aereo “dedicato ai droni”, nato per regolamentare il volo dei droni in quella specifica porzione di cielo.

Entriamo allora nel dettaglio, analizzando gli articoli 2 comma 4) e l’articolo 15 del Regolamento UE 947/2019.

Zone Geografiche UAS: la definizione (art. 2 comma 4)

Prima di qualsiasi discorso, approfondimento o interpretazione, partiamo dalla base legale.

La definizione di zona geografica UAS è stabilita all’articolo 2  comma 4) del Regolamento UE 947/2019:

«zona geografica unica dell’UAS»: una porzione di spazio aereo stabilita dall’autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all’ambiente derivanti dalle operazioni UAS

Analizzando bene il testo:

  1. è una porzione di spazio aereo (come detto in premessa)
  2. è stabilita dall’autorità competente, cioè per l’Italia è l’ENAC che deve stabilire quali sono queste zone e dove stanno
  3. agevola, limita o esclude le operazioni UAS, quindi ogni singola zona istituita dall’ENAC ci deve dire chiaramente che limiti ci sono in quella zona (quote, orari, giorni della settimana, ecc ecc)
  4. rischi connessi a sicurezza, riservatezza, protezione dei dati personali, all’ambientederivanti dalle operazioni UAS: quindi i motivi per cui l’autorità competente, ENAC in Italia, può stabilire una Zona Geografica UAS.

Zone Geografiche UAS: l’articolo 15 del Regolamento

Riportiamo il testo integrale dell’art. 15 del Regolamento UE 947/2019, da cui far partire i ragionamenti successivi.

“Art. 15 Condizioni operative per le zone geografiche UAS

1. Nel definire le zone geografiche per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, gli Stati membri possono:

  • a) vietare alcune o tutte le operazioni UAS, richiedere particolari condizioni per alcune o per tutte le operazioni UAS o richiedere un’autorizzazione di volo preventiva per alcune o per tutte le operazioni UAS;
  • b)sottoporre le operazioni UAS a norme ambientali specifiche;
  • c) consentire l’accesso solo a determinate classi di UAS;
  • d) consentire l’accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche, in particolare sistemi di identificazione a distanza o di geo-consapevolezza.

2. Sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente, gli Stati membri possono designare determinate zone geografiche nelle quali le operazioni UAS sono esenti da uno o più requisiti della categoria «aperta».

3. Quando, a norma dei paragrafi 1 o 2, definiscono le zone geografiche UAS a fini di geo-consapevolezza, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle zone geografiche UAS, incluso il loro periodo di validità, siano rese pubbliche in un formato digitale unico e comune.”

Zone Geografiche UAS: ricapitoliamo…

Lo abbiamo già detto.

E lo abbiamo anche letto nei due articoli, n. 2 e n. 15, del Regolamento pubblicati nei paragrafi precedenti.

Oltre alle regole “di base” imposte dalla Categoria di operazioni (Open, Specific, Certified)… 

  • un UAS può essere limitato SOLTANTO in presenza di “Zone Geografiche UAS”.

  • le Zone Geografiche DEVONO essere istituite dall’autorità competente (ENAC per l’Italia)

  • le Zone Geografiche DEVONO essere istituite ogni qualvolta ci sia un motivo per imporre regole o limitazioni (sicurezza, ambiente, ordine pubblico, privacy, ecc)

  • le informazioni sulle Zone Geografiche, incluso il loro periodo di validità, DEVONO essere rese pubbliche e in formato digitale
  • Non è più l’ATZ, non è più il CTR, non sono più le zone P, R, D che limitano il volo…. ma la presenza di Zone Geografiche UAS 
  • un pilota UAS NON DEVE andare a ricercare informazioni, limitazioni, quote, regole, giorni e orari, ecc sulle AIP o chissà dove! Tutto ciò DEVE essere trascritto nelle informazioni della Zona Geografica.
  • Le Zone Geografiche vengono istituite per motivi ben precisi (art. 15), tra cui:
    • la sicurezza intesa come “flight safety“, quindi sicurezza del volo
    • la sicurezza intesa come “security“, quindi a protezione di persone, infrastrutture, luoghi sensibili, ordine pubblico, ecc
    • tutela della riservatezza (quindi per motivi di privacy)
    • tutela dell’ambiente (quindi a protezione di parchi e riserve naturali, dove proteggere animali e piante)

Zone Geografiche UAS: la Circolare ATM/09A

Il concetto di “Zone Geografiche UAS” è alla base della Circolare ENAC ATM/09A.

Le famose zone con le limitazioni al volo, definite dalla Circolare e replicate in formato grafico su D-FLIGHT (rosse, gialle, arancioni, azzurre), non sono altro che Zone Geografiche UAS!!!

Infatti il titolo stesso della Circolare è eloquente: “Criteri d’implementazione e procedure per Zone Geografiche”.

Una volta all’interno, basta poi leggere lo scopo della Circolare: 

“La presente Circolare definisce i criteri per la implementazione delle zone geografiche, in accordo a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/947 articolo 15, nonché le procedure per la riserva di spazio aereo”

Poi giusto a titolo di esempio, entrando nel vivo dei contenuti, la Circolare all’articolo 5 DEFINISCE le zone geografiche:

“5.1 Con riferimento al Regolamento (UE) 2019/947, art. 15, sono definite zone geografiche nello spazio aereo nazionale secondo i seguenti criteri:
a) per motivi di safety, nelle vicinanze degli aeroporti …..
b) per motivi di safety, security, tutela della sicurezza e ambientale, nonché avviso di pericoli alla navigazione, tutte le aree classificate come regolamentate (R), proibite (P), pericolose (D)….

E poi ancora….

“5.2 Nelle zone geografiche così come definite al paragrafo 5.1a), sono:
a) vietate le operazioni ….. 

5.3 Le zone geografiche così come definite al paragrafo 5.1.b), coincidenti con le zone classificate come:
a) P e D: sono vietate….

Zone Geografiche UAS: conclusioni

Le famose zone con le limitazioni al volo, che tutti conosciamo su D-FLIGHT

non sono altro che Zone Geografiche UAS!!!

Un pilota di drone (UAS) non vola più dentro ATZ, CTR, oppure Zone P, D, R… ma vola dentro Zone Geografiche UAS “coincidenti” con ATZ, CTR, ecc ecc.

Voi direte… che cambia? Beh legalmente parlando cambia molto, moltissimo. Sono tante le implicazioni giuridiche connesse ai termini e ai concetti.

Un’ultima cosa… IMPORTANTISSIMA!

Le informazioni sulle Zone Geografiche UAS devono essere rese in formato digitale; l’obbligatorietà per ENAC e D-FLIGHT di adeguarsi a questa disposizione sarà tassativa…

a decorrere dal 01/01/2022.

Sperando che l’articolo vi sia piaciuto, vi invitiamo a seguirci su DRONE ITALIA.


Articolo pubblicato ad Agosto 2021.

Autore: Max Barbaro

Autore:
Max Barbaro
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